Art. 3.
(Segreteria).

      1. Per l'espletamento della propria attività la Commissione opera in collaborazione con i dipartimenti e con gli uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del quale è costituita un'apposita segreteria.
      2. Alla segreteria è assegnato personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      3. All'istituzione della segreteria della Commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della Commissione. Il decreto istitutivo determina, altresì, l'organizzazione e il funzionamento della segreteria.
      4. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri pone a disposizione della Commissione le strutture necessarie per il suo funzionamento.